CITAZIONE (Mike Zadra @ 25/3/2015, 14:09)
CITAZIONE (gaggio @ 24/3/2015, 15:21)
E con le lunghezze come la mettiamo? Ai "musoni" puoi agganciare solo ribaltabili,cisterne corte o portacontainer corti
al massimo la lunghezza totale per un autoarticolato può essere 16,50 metri solo se,dal perno ralla alla coda sono max 12 metri e dal perno ralla ad un angolo anteriore del semirimorchio sono max 2,04 metri...
altrimenti mi sembra diventano 15,50...figurati ad attaccarci un "musone" quanto carico perdi...
[edit] e non ho neanche visto che 2 persone sopra la mia risposta avevano già risposto...
Infatti come ho scritto e come dici anche tu gli unici usi sono vasche per inerti (e dalle mie parti essendoci delle cave ne vedi abbastanza di musoni con tale semirimorchio), cisterne corte, portacontainer 20 o 30" e alcuni semirimorchi per consegne urbane (quelli coibentati ad un solo asse) ma già su questi ultimi ne vedi pochi di musoni perchè spesso scomodi per le vie cittadine.
i limiti previsti dal codice della strada sono:
-larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
-altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
-lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m
-I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali